D.P.G.R. 02 OTTOBRE 2020, N. 102

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del trasporto scolastico. Testo dell'Ordinanza

In particolare, il Decreto dispone:

1. a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti;

2. ai fini di cui al precedente punto 1), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;

3. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia fino alla data del 15 ottobre 2020.